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HIV/AIDS E DIRITTI

Il datore di lavoro può chiedere al proprio dipendente di sottoporsi al test Hiv?
No, è vietato dalla legge, così come ogni altro accertamento sullo stato di salute del lavoratore.

Se il datore di lavoro apprende che un suo dipendente è sieropositivo può licenziarlo per questo motivo?
No, il datore di lavoro deve attenersi alla disciplina dei licenziamenti sancita per legge, che è uguale per tutti.

In caso di assenza dal posto di lavoro per patologie connesse all’infezione da Hiv, il lavoratore può essere licenziato?
No, ciò può avvenire soltanto se l’assenza supera il periodo concesso di malattia, detto periodo di comporto.

Il datore di lavoro può adottare provvedimenti particolari nei confronti di un proprio dipendente perché sieropositivo all’Hiv?
No, non può neanche trasferire il lavoratore o sospenderlo dal lavoro per tale motivo.

Il datore di lavoro, venuto a conoscenza della sieropositività di un suo dipendente, divulga la notizia tra i colleghi. Può farlo?
Il datore, così come i colleghi, non può divulgare la notizia. In caso contrario il lavoratore può sporgere querela per violazione del segreto professionale o per diffamazione.

Nei luoghi di lavoro è un diritto chiedere mansioni che permettano la corretta assunzione della terapia?
Sì. Il lavoratore può chiedere, previa visita del medico legale, un cambio di mansioni equivalente (quindi senza nessuna “retrocessione”) ma che abbiano modalità e orari di lavoro tali da permettere di seguire in maniera puntuale la terapia.
È opportuno ricordarsi che il datore di lavoro, o il responsabile del personale, ai quali è eventualmente utile dichiarare il proprio stato di sieropositività, sono vincolati dal segreto professionale.

Un’agenzia di collocamento, pubblica o privata, può chiedere informazioni sullo stato di salute di un proprio iscritto?
No, il divieto sancito dalla Legge 135/90 è esteso ad ogni ambito lavorativo.

Un medico o una struttura sanitaria pubblica possono rifiutarsi di assistere una persona sieropositiva o malata di Aids?
No, mai. Gli operatori sanitari sono obbligati per legge a prestare la necessaria assistenza, adottando tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita. Ciò vale anche per le strutture sanitarie pubbliche.

Se si rifiutano, possono essere denunciati?
Sì, il rifiuto o la messa in atto di trattamenti discriminatori possono essere perseguiti per legge.

Liberi professionisti e strutture private o convenzionate possono rifiutarsi di prestare assistenza ad una persona sieropositiva o malata di Aids?
In caso di struttura convenzionata, se la prestazione rifiutata è prevista dalla convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, il rifiuto non è ammissibile e la struttura è obbligata ad accettare il paziente. Se la prestazione non è coperta da convenzione, la struttura può rifiutare il paziente, ma deve motivare il rifiuto.
I liberi professionisti e le strutture private possono rifiutare il paziente. Se il rapporto tra il cliente e la struttura è già in atto, il medico o la struttura sono obbligate, prima di recedere, ad assicurarsi che il paziente abbia trovato un altro sanitario.

E in caso di un intervento urgente?
In questo caso sia il medico e/o la struttura convenzionata, sia il libero professionista e/o la stuttura privata, sono obbligati ad intervenire. In caso di rifiuto incorrono nel reato di omissione.

 
 
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